Condizioni generali di finanziamento

Condizioni generali di finanziamento

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Le presenti condizioni generali di finanziamento (le “Condizioni Generali di Finanziamento”) trovano applicazione nei confronti di tutti i soggetti – Richiedenti e Prestatori – che concludono un finanziamento attraverso la piattaforma denominata INVEST-T (la “Piattaforma”) dedicata a progetti nel settore immobiliare organizzata e gestita da INVEST-T s.r.l. con sede legale in Via XX Settembre 58/A – 24121 Bergamo P. IVA/C.F. n. 03901190136, iscritta al registro imprese di Bergamo con REA n. BG - 470032 (la “Società”).

La Società agisce anche in qualità di agente dell’istituto di pagamento di diritto francese LemonWay SA, con sede in rue de la Beaune, 15 93100 Montreuil, Francia, registrata al Registro del commercio e delle società di Montreuil, Francia, con il numero SIREN 500 486 915, autorizzata alla prestazione di servizi di pagamento da parte della Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) e iscritta all’albo degli istituti di pagamento tenuto dalla ACPR al numero CIB 16568, autorizzata alla prestazione dei servizi di pagamento in Italia in regime di passaporto europeo (“LemonWay”), la quale utilizzerà un conto corrente aperto presso una banca depositaria per lo svolgimento dei propri servizi.

Si consiglia di leggere attentamente le presenti Condizioni Generali di Finanziamento – unitamente alle condizioni particolari di finanziamento disciplinanti i termini e le condizioni di ciascun Finanziamento concluso tra Richiedenti e Prestatori tramite la Piattaforma (le “Condizioni Particolari di Finanziamento”) – prima di accettarle.

Le presenti Condizioni Generali di Finanziamento unitamente alle Condizioni Particolari di Finanziamento costituiscono il “Contratto di Finanziamento”.

Per i fini di cui al Contratto di Finanziamento, i Prestatori che ai sensi di quanto previsto dalle Condizioni Generali Prestatore e delle Condizioni Generali Richiedente tempo per tempo applicabili, abbiano concorso a finanziare uno stesso Progetto, avendo presentato sufficienti Offerte di Finanziamento con riguardo ad una medesima Richiesta di Finanziamento, sono definiti anche come le “Parti Finanziatrici”.

1. Finanziamento

1.1 Tipo di Finanziamento

Il Finanziamento è un contratto di mutuo sottoscritto tra il Richiedente e le Parti Finanziatrici, il quale si perfeziona quando, subordinatamente al raggiungimento dell’importo richiesto dal Richiedente in sede di pubblicazione della Richiesta di Finanziamento per effetto della ricezione di sufficienti Offerte di Finanziamento, il Richiedente accetta la proposta di Finanziamento nei modi e nei termini previsti dalla Società.

Il contratto di finanziamento viene stipulato per adesione, in via telematica, con il supporto tecnologico di INVEST-T. A tal proposito, il Cliente richiedente il finanziamento accetta che la forma scritta non costituisce forma convenzionale per la validità del contratto stesso ai sensi e per gli effetti dell’art. 1352 cod. civ. INVEST-T rilascia al richiedente una conferma telematica (via e-mail) contenente il nome del Cliente stesso, l’ora, la data, gli elementi essenziali del finanziamento e le eventuali informazioni accessorie. Tutti i finanziamenti vengono registrati da INVEST-T su supporto informatico ed opportunamente archiviati. Le registrazioni di INVEST-T fanno piena prova.

Il finanziamento è regolato dalla diretta erogazione di un prestito da parte del Prestatore neiconfronti del soggetto Richiedente e non nei confronti di Invest-t.

Il finanziamento regolato tramite il servizio di crowdfunding della Società (tramite la piattaforma denominata Invest-t) non rientra nel sistema di garanzia dei depositi istituto in conformità della direttiva 2014/49/UE. I valori mobiliari o gli strumenti ammessi a fini di crowdfunding acquisiti attraverso la Piattaforma di crowdfunding Invest-t non rientrano nel sistema di indennizzo degli investitori istituito in conformità della direttiva 97/9/CE.

1.2 Destinazione del Finanziamento e verifica del suo utilizzo

Il Finanziamento è esclusivamente destinato al finanziamento o al co-finanziamento di un progetto nel settore immobiliare pubblicato sulla Piattaforma che ha formato oggetto di una Richiesta di Finanziamento (il “Progetto”). Nessuna Parte Finanziatrice sarà tenuta a verificare l’utilizzo fatto da parte del Richiedente delle somme allo stesso erogate a titolo di Finanziamento, tuttavia la piattaforma mette a disposizione informazioni aggiornate di ogni Progetto, che consentono di seguire lo sviluppo del Progetto stesso.

1.3 Condizioni Particolari di Finanziamento

Ogni Finanziamento è regolato dalle presenti Condizioni Generali di Finanziamento e dalle Condizioni Particolari di Finanziamento. Le Condizioni Particolari di Finanziamento definiscono per ciascun Finanziamento: il Progetto, l’importo del Finanziamento, la durata e le relative condizioni finanziarie, nonché le altre eventuali condizioni particolari applicabili, oltre che le eventuali garanzie poste a tutela del rimborso del Finanziamento e al pagamento dei relativi interessi, nonché degli eventuali costi e spese (le “Garanzie”). Le Condizioni Particolari di Finanziamento possono prevedere deroghe a quanto previsto dalle Condizioni Generali di Finanziamento, le quali verranno espressamente indicate e che prevarranno sulle previsioni contenute nelle presenti Condizioni Generali di Finanziamento qualora con le stesse incompatibili.

1.4 Diritti e obblighi dei Prestatori di un medesimo Progetto

Ogni Progetto può essere finanziato da una pluralità di prestiti concessi da differenti Prestatori, ciascuno dei quali sarà regolato dal Contratto di Finanziamento. Le obbligazioni di ciascun Prestatore sono indipendenti e non solidali rispetto alle obbligazioni degli altri Prestatori in relazione ai rispettivi finanziamenti e ciò anche se questi hanno concorso a finanziare il medesimo Progetto; l’inadempimento di un Prestatore agli obblighi posti in capo allo stesso non avrà alcun effetto sulle obbligazioni gravanti su un altro Prestatore del medesimo Progetto. I diritti di ciascun Prestatore stabiliti dal Contratto di Finanziamento sono distinti e indipendenti da quelli attribuiti agli altri Prestatori, anche se gli stessi hanno concorso a finanziare il medesimo Progetto; ogni obbligazione del Richiedente nei confronti di un Prestatore ai sensi del Contratto di Finanziamento costituisce un’obbligazione distinta e indipendente dalle obbligazioni assunte nei confronti degli altri Prestatori, anche se hanno concorso a finanziare il medesimo Progetto.

1.5 Conflitto di interesse

La Società, fornitrice del servizio di crowdfunding attraverso la Piattaforma di proprietà denominata Invest-t, accetta quali investitori nei progetti di crowdfunding anche i seguenti soggetti:

a) I partecipanti al capitale che detengono il 20%, o più, del capitale azionario o dei diritti al voto della Società proprietaria della Piattaforma Invest-t;
b) I loro dirigenti o dipendenti;
c) Qualsiasi persona fisica o giuridica collegata a tali azionisti, dirigenti o dipendenti da un legame di controllo quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 35), lettera b) della direttiva 2014/65/UE;

Gli investimenti avanzati da una delle persone di cui alle lettere a) b) c) del primo comma saranno effettuati alle stesse condizioni di quelli di altri investitori.

Le persone di cui alle lettere a) b) c) del primo comma non godono di trattamenti preferenziali o di accesso privilegiato alle informazioni.

2. Modalità di utilizzo del Finanziamento

2.1 Erogazione del Finanziamento.

Subordinatamente al verificarsi delle Condizioni Sospensive di seguito previste ciascun Prestatore si impegna a mettere a disposizione del Richiedente l’importo che lo stesso ha consentito di erogare allo stesso ai sensi della rispettiva Offerta di Finanziamento in unica soluzione alla data di erogazione come indicata nel Contratto di Finanziamento (la “Data di Erogazione”) attraverso l’accreditamento del Conto Richiedente secondo quanto previsto rispettivamente dalle Condizioni Generali Prestatore e dalle Condizioni Generali Richiedente tempo per tempo applicabili. Si precisa che l’importo che il Prestatore ha consentito di erogare al Richiedente (offerta di Finanziamento) relativa ad una richiesta di Finanziamento verrà impegnato e decurtato dal conto del Richiedente al momento della conferma di adesione di finanziamento della relativa offerta di Finanziamento. Il Richiedente potrà successivamente dare istruzioni affinché tale ammontare sia bonificato su altro conto corrente intestato al Richiedente medesimo ai sensi di quanto previsto dalle Condizioni Particolari Richiedente applicabili.

La proposta di Finanziamento avanzata dal Prestatore a favore del Richiedente è soggetta ad un periodo di riflessione di 4 giorni di calendario dalla data di sottoscrizione del Finanziamento entro i quali il Prestatore potrà revocare l’investimento effettuato senza alcuna penale

2.2 Condizioni sospensive all’erogazione del Finanziamento.

L’erogazione dei fondi a titolo di Finanziamento a favore del Richiedente ai sensi di quanto previsto dal precedente articolo 2.1 è subordinata al verificarsi alla Data di Erogazione delle seguenti condizioni sospensive (le “Condizioni Sospensive”): che non si sia verificato o sia in corso un Caso di Default (come infra definito) e lo stesso non possa verificarsi per effetto della messa a disposizione dei fondi ai sensi del Contratto di Finanziamento e di quanto previsto dalle Condizioni Generali Richiedente; che le Dichiarazioni del Richiedente di cui al successivo Articolo 8 siano esatte sotto tutti gli aspetti rilevanti. Le Condizioni Sospensive sono stabilite nell’esclusivo interesse delle Parti Finanziatrici.

3. Rimborso del Finanziamento

3.1 Rimborso ordinario

Il Richiedente dovrà rimborsare il Finanziamento nelle rispettive date di pagamento (le “Date di Pagamento”) ai sensi di quanto indicato nel relativo piano di ammortamento allegato alle Condizioni Particolari di Finanziamento. Le Date di Pagamento e l’importo per capitale e interessi o costo del finanziamento dovuto in ciascuna Data di Pagamento (inclusa anche la prima Data di Pagamento e la tipologia di finanziamento) sono indicati nelle condizioni particolari di finanziamento.

3.2 Rimborso anticipato volontario

Il Richiedente potrà procedere a rimborsare anticipatamente l’intero importo in linea capitale del Finanziamento unitamente alla relativa quota di interessi dovuti sino a tale data, a fronte di comunicazione inviata alla Società con preavviso di almeno 15 Giorni Lavorativi contenente l’indicazione di voler procedere al rimborso anticipato integrale del Finanziamento. La Società provvederà a comunicare al Richiedente entro i successivi 15 Giorni Lavorativi l’importo tra capitale ed interessi che dovrà essere versato dal Richiedente medesimo al fine di procedere con il rimborso anticipato integrale del Finanziamento, oltre che il termine entro il quale procedere al rimborso. La Società procederà inoltre a inviare alle Parti Finanziatrici la comunicazione del rimborso anticipato integrale del Finanziamento, indicando l’ammontare per capitale ed interessi spettante a ciascun Prestatore e la data del relativo versamento. Resta inteso che il Richiedente potrà procedere anche a effettuare un rimborso anticipato volontario parziale del Finanziamento. In tale ipotesi, il Richiedente dovrà inviare alla Società con preavviso di almeno 15 Giorni Lavorativi una comunicazione contenente l’indicazione di voler procedere con un rimborso anticipato parziale del Finanziamento, riportando l’ammontare in linea capitale dello stesso che intende rimborsare. La Società provvederà a comunicare al Richiedente entro i successivi 15 Giorni Lavorativi l’importo tra capitale ed interessi che dovrà essere versato dal Richiedente medesimo al fine di procedere con il rimborso anticipato parziale del Finanziamento, nonché il termine entro il quale procedere al relativo versamento. La Società procederà inoltre ad inviare alle Parti Finanziatrici la comunicazione del rimborso anticipato parziale del Finanziamento, indicando l’ammontare per capitale ed interessi spettante a ciascun Prestatore e la data del relativo versamento. Ogni comunicazione avente a oggetto il rimborso anticipato volontario (integrale o parziale) inviata ai sensi del presente Articolo 3.2 deve intendersi come irrevocabile. Ogni importo rimborsato ai sensi del presente Articolo 3.2 non potrà in alcun modo essere restituito. Ogni rimborso effettuato ai sensi del presente Articolo 3.2 dovrà essere effettuato unitamente agli interessi maturati al Tasso di Interesse (come infra definito) e a tutti gli altri costi ed accessori dovuti ai sensi del Contratto di Finanziamento. Ai fini del Contratto di Finanziamento per “Giorno Lavorativo” deve intendersi ogni giorno diverso dal sabato e dalla domenica in cui gli istituti di credito sono aperti a Milano.

3.3 Rimborso anticipato obbligatorio

3.3.1 Casi di Default

Al verificarsi di uno degli eventi di seguito indicati (i “Casi di Default”), le Parti Finanziatrici avranno diritto di richiedere al Richiedente l’immediato integrale rimborso del Finanziamento, oltre interessi maturati e spese, e il Richiedente si impegna e si obbliga a rimborsare integralmente i predetti importi entro sette (7) Giorni Lavorativi dalla data della richiesta scritta inviatagli dalla Società (in nome e per conto delle Parti Finanziatrici ai sensi di quanto previsto dal successivo Paragrafo 3.3.2) nei casi di: utilizzo dei fondi erogati a titolo di Finanziamento per finalità differenti rispetto al finanziamento del Progetto; violazione, falsità o inesattezza delle Dichiarazioni e Garanzie rilasciate dal Richiedente ai sensi del seguente Articolo 8; violazione dei termini e delle condizioni di cui al Contratto di Finanziamento, alla quale non è stato posto rimedio dal Richiedente entro sette (7) Giorni Lavorativi dalla ricezione della relativa richiesta da parte della Società (in nome e per conto delle Parti Finanziatrici); incapacità o impossibilità da parte del Richiedente ad adempiere alle proprie obbligazioni alla relativa scadenza, sospensione dei pagamenti alla relativa scadenza o, a fronte di difficoltà finanziarie attuali o potenziali, sottoscrizione di accordi con i creditori di ristrutturazione o il rimborso del debito; nel caso in cui il Richiedente subisca un protesto o sia dichiarato “cattivo pagatore” dalla Centrale dei Rischi; apertura di una procedura concorsuale, di concordato preventivo o liquidatorio, ristrutturazione dei debiti o di amministrazione straordinaria o di natura analoga, ivi inclusa la cessione o il pignoramento dei beni a favore dei creditori ai sensi della legge applicabile o cessazione dei pagamenti; concessione di una moratoria dei pagamenti del Richiedente; mancato pagamento da parte del Richiedente di ogni somma dovuta ai sensi del Contratto di Finanziamento alla relativa Data di Scadenza, salvo che tale mancato pagamento sia dovuto ad un errore tecnico o amministrativo e che sia rimediato entro e non oltre i 2 (due) Giorni Lavorativi successivi alla rispettiva Data di Scadenza; con riguardo a ogni finanziamento ottenuto dal Richiedente (diverso dal Finanziamento): (i) mancato pagamento da parte del Richiedente; (ii) decadenza dal beneficio del termine (cross default); nel caso in cui sia instaurato contro il Richiedente un procedimento monitorio, ovvero i beni immobili di proprietà dello stesso siano oggetto di ipoteca giudiziaria o sequestro conservativo finalizzato a costituire garanzia della restituzione di una somma di denaro; nel caso in cui il Richiedente trasferisca la propria sede fuori dal territorio della Repubblica Italiana; adozione da parte dei competenti organi sociali di una delibera che determini lo scioglimento e la conseguente messa in liquidazione del Richiedente; il rilascio da parte dei revisori legali dei conti o, ove applicabile, del collegio sindacale del Richiedente di una relazione con rilievi sul relativo bilancio annuale (o consolidato) (con l’esclusione dei rilievi che non abbiano un'incidenza significativa sulla veridicità del bilancio medesimo) o il rifiuto di rilasciare una relazione sul bilancio; nel caso in cui il Richiedente risulti soggetto ad un procedimento ai sensi del D. Lgs. 231/2002; qualora le Condizioni Particolari di Finanziamento prevedano l’obbligo (ovvero la possibilità) di rilasciare delle Garanzie: (i) la mancata costituzione, stipulazione, entrata in vigore di una Garanzia prevista ai sensi delle Condizioni Particolari di Finanziamento senza che la stessa sia stata sostituita da una Garanzia equivalente entro i successivi 5 (cinque) Giorni Lavorativi dalla data in cui tale Garanzia avrebbe dovuto essere rilasciata o costituita o entrare in vigore; (ii) l’invalidità per qualsivoglia ragione o causa di una Garanzia o il fatto che la stessa non sia o non sia più del grado previsto dalla dalle Condizioni Particolari di Finanziamento dopo che la stessa sia stata validamente concessa o conclusa ovvero cessione a qualsivoglia titolo di un impegno a costituire una Garanzia, sempre che la stessa non venga sostituita da una Garanzia equivalente entro i successivi 5 (cinque) Giorni Lavorativi dalla data in cui tale Garanzia avrebbe dovuto essere rilasciata o costituita o entrare in vigore; nel caso in cui si dovesse verificare un qualsivoglia altro fatto o evento che, a giudizio della Società (in nome e per conto delle Parti Finanziatrici), possa determinare l’incapacità del Richiedente a procedere al regolare e completo rimborso del Finanziamento ovvero di rispettare i termini e le condizioni di cui al Contratto di Finanziamento.

3.3.2 Conseguenze in caso di avvenimento di un Caso di Default

La Società informerà le Parti Finanziatrici dell’avverarsi di un Caso di Default (così come delle misure intraprese per porvi rimedio) ai sensi di quanto previsto dal successivo Articolo 14. Nel caso in cui si verifichi un Caso di Default e fintanto che tale Caso di Default persista, la Società senza la necessità di messa in mora e senza che debba essere instaurato un procedimento giudiziale o stragiudiziale potrà: comunicare al Richiedente la decadenza dal beneficio del termine e per l’effetto richiedere il rimborso integrale del Finanziamento, maggiorato degli interessi dovuti, delle spese e oneri dovuti ai sensi del Contratto di Finanziamento; e/o esercitare tutti i diritti e porre in essere tutte le azioni previste dal Contratto di Finanziamento per conto delle Parti Finanziatrici. A seguito della ricezione di una comunicazione da parte della Società ai sensi della lettera (a) che precede il Richiedente dovrà provvedere al rimborso anticipato di ogni somma dovuta ai sensi del Contratto di Finanziamento alle Parti Finanziatrici. Al fine di facilitare nell’interesse delle Parti Finanziatrici il recupero di quanto dovuto dal Richiedente nel caso in cui si verifichi un Caso di Default, ciascun Prestatore conferirà alla Società il diritto di procedere in nome e per conto del Prestatore al recupero del credito vantato verso il Richiedente, mediante la sottoscrizione di apposito mandato, che potrà essere esercitato con efficacia dalla data di decadenza dal beneficio del termine che sarà redatto nel testo sostanzialmente conforme a quello allegato alle presenti Condizioni Generali di Finanziamento sub Allegato 1 (Modello di mandato). Fermo quanto sopra, la verifica: (a) circa il corretto utilizzo da parte del Richiedente delle somme allo stesso erogate a titolo di Finanziamento in relazione al Progetto; (b) l’avveramento delle Condizioni Sospensive ai fini dell’erogazione del Finanziamento e; (c) l’assenza di Casi di Default (e la conseguente dichiarazione ai fini di cui al Presente Paragrafo 3.3.2) è rimessa ad un Comitato scelto dalla Società. Nell’adempimento dei propri compiti ai sensi di quanto sopra il Comitato avrà poteri analoghi a quelli che l’art. 1349 del Codice Civile riserva ai terzi e la sua decisione sarà definitiva e inappellabile. Il Richiedente e le Parti Finanziatrici si impegnano a non contestarne le conclusioni, salvo ove le stesse siano manifestatamente inique.

4. Interessi

Il tasso di interesse applicabile al Finanziamento (il “Tasso di Interesse”) è indicato nelle Condizioni Particolari di Finanziamento. Gli interessi dovuti sul Finanziamento saranno dovuti alla scadenza di ciascuna Data di Pagamento in conformità a quanto stabilito nelle Condizioni Particolari di Finanziamento.

4.1 Interessi di mora

Nel caso in cui il Richiedente non adempia entro i termini stabiliti al pagamento di qualsivoglia importo dovuto ai sensi del Contratto di Finanziamento su tali importi matureranno interessi di mora di pieno diritto (e pertanto anche prima che sia instaurato un eventuale giudizio) e senza che sia necessaria alcuna messa in mora, entro i limiti stabiliti dalla legge, per il periodo intercorrente tra la data di scadenza di ogni pagamento e la data di effettivo pagamento al relativo tasso di interesse di mora come indicato nelle Condizioni Particolari di Finanziamento (“Interesse di Mora”). Gli Interessi di Mora dovuti ai sensi del presente Articolo verranno di volta in volta calcolati ad opera della Società e addebitati al Richiedente con il primo pagamento successivo alla mora. La percezione degli Interessi di Mora ai sensi del presente Articolo non potrà in nessun caso essere interpretata come concessione di una moratoria nei termini di pagamento o come una rinuncia ad ogni diritto delle Parti Finanziatrici ai sensi del Contratto di Finanziamento.

4.2 Tasso Annuo Effettivo Globale

Ai sensi di quanto previsto dal Decreto Legislativo 1 settembre 1993 n. 385 – Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, il Tasso Annuo Effettivo Globale per ciascun Finanziamento è comunicato al Richiedente ad opera della Società ai sensi delle Condizioni Generali Richiedente e inserito nelle Condizioni Particolari di Finanziamento. Il Richiedente dichiara di aver provveduto a effettuare tutte le valutazioni necessarie e opportune relativamente al TAEG e di aver ottenuto tutte le necessarie informazioni a tale riguardo.

5. Periodi di interessi

Un periodo di interesse è un periodo intercorrente tra una Data di Pagamento (con l’eccezione del primo Periodo di Interesse che avrà inizio alla Data di Erogazione) e la Data di Pagamento successiva (il “Periodo di Interessi”). Ogni Periodo di Interessi avrà inizio l’ultimo giorno (incluso) del Periodo di Interessi precedente (con l’eccezione del primo Periodo di Interesse che avrà inizio alla Data di Erogazione) e terminerà l’ultimo giorno (escluso) del relativo Periodo di Interessi, restando in ogni caso inteso che: in caso tale giorno non sia un Giorno Lavorativo tale Periodo di Interessi scadrà il Giorno Lavorativo successivo, salvo che tale giorno non risulti riferito ad un mese successivo, in tale caso tale Periodo di Interessi scadrà il Giorno Lavorativo precedente e nello stesso giorno non potranno maturare interessi riferibili a due Periodi di Interessi. Nessun Periodo di Interessi potrà avere una durata eccedente la Data di Scadenza.

6. Fiscalità

6.1 Ritenute alla Fonte

Le ritenute saranno operate, in conformità alla normativa tempo per tempo applicabile, a cura del Richiedente all’atto della corresponsione ad ogni Data di Pagamento degli interessi calcolati al Tasso di Interessi spettanti a ciascun Prestatore.

7. Altre imposte e costi

Tutti i pagamenti per capitale, interessi, spese, commissioni o altri oneri accessori dovuti da parte del Richiedente alle Parti Finanziatrici dovranno essere effettuati al netto di ogni imposta o tassa di qualsivoglia natura, prevista di volta in volta delle leggi vigenti e che siano applicabili a tali somme, con esclusione della ritenuta alla fonte come indicato nel precedente Articolo 6.1. Il Richiedente in particolare dovrà pagare alle Parti Finanziatrici: tutte le imposte di bollo, di registro o altri diritti, o imposte simili dovute in relazione al Contratto di Finanziamento; tutti i costi e le spese ragionevolmente sostenuti (inclusi i costi legali) legati ad ogni azione giudiziale intrapresa per la tutela e l’esecuzione dei diritti nell’ambito del Contratto di Finanziamento, nonché per la negoziazione di ogni accordo di ristrutturazione del debito; tutti i costi e le spese ragionevolmente sostenuti (inclusi i costi legali) legati all’eventuale prestazione di Garanzie.

8. Dichiarazioni e garanzie del richiedente

Il Richiedente presta in favore di ciascuna Parte Finanziatrice le dichiarazioni e garanzie previste dal presente Articolo 8 ciascuna delle quali deve essere veritiera e corretta alla data di sottoscrizione del Contratto di Finanziamento e alla Data di Erogazione (le “Dichiarazioni del Richiedente”).

Costituzione e capacità

Il Richiedente è una società debitamente organizzata e validamente esistente secondo il diritto italiano, la cui sede sociale è in Italia e che esercita principalmente un’attività commerciale o industriale, con esclusione delle attività finanziarie e di investimento. Il Richiedente ha pieni poteri e legittimazione ad esercitare la sua attività come attualmente esercitata, la stessa ha la titolarità e/o la legittima disponibilità dei beni necessari per l’esercizio di tale attività. Il Richiedente è dotato di ogni capacità, potere ed autorizzazione necessari per sottoscrivere il Contratto di Finanziamento e per adempiere alle obbligazioni nello stesso contenute; la sottoscrizione e l’esecuzione da parte del Richiedente del Contratto di Finanziamento è conforme al proprio oggetto sociale e rientra nell’esercizio della propria attività.

Obbligazioni

Le obbligazioni assunte dal Richiedente ai sensi del Contratto di Finanziamento sono conformi alla legge della Repubblica Italiana, a lui opponibili e suscettibili di esecuzione giudiziale.

Relazioni con altre obbligazioni

La sottoscrizione da parte del Richiedente del Contratto di Finanziamento e l’adempimento delle obbligazioni dallo stesso previste non sono e non saranno contrari:

  • ad alcuna legge o regolamento allo stesso applicabile;
  • al proprio atto costitutivo e statuto;
  • ad ogni ulteriore contratto o intesa sottoscritto dal Richiedente o relativo a qualunque dei suoi beni.

Autorizzazione e poteri

Ciascuno dei soggetti sottoscrittori del Contratto di Finanziamento in nome del Richiedente è munito dei necessari poteri per la firma di tale Contratto di Finanziamento in nome e per conto del Richiedente.

Validità e ammissibilità

Tutte le Autorizzazioni necessarie affinché il Richiedente possa sottoscrivere il Contratto di Finanziamento di cui è parte ed esercitare i relativi diritti e adempiere le relative obbligazioni, sono state ottenute e sono pienamente in vigore.

Assenza di procedure concorsuali

Il Richiedente non si trova in stato di liquidazione, insolvenza, fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o comunque soggetto ad alcuna procedura concorsuale e nessuna di tali procedure è allo stato prevedibile o minacciata. Il Richiedente non ha sottoscritto alcun accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi degli articoli 67, comma 3, lettera d), 182-bis o 182-ter del R.d. 16 marzo 1942 n. 267.

Correttezza delle informazioni e dei documenti

Tutte le informazioni fornite alla Società da parte del Richiedente precedentemente alla data di sottoscrizione del Contratto di Finanziamento sono esatte, complete e aggiornate alla data nella quale sono state rilasciate (o alternativamente, alla data a cui le stesse si riferiscono) e non sono suscettibili di indurre in errore la Società e le Parti Finanziatrici, in relazione al loro contenuto e/o a causa di omissioni, della sopravvenienza di fatti nuovi o di informazioni già esistenti, ma non comunicate. I documenti (diversi rispetto ai documenti finanziari di cui al successivo Paragrafo) forniti alla Società da parte del Richiedente in conformità a quanto prescritto dalle Condizioni Generali Richiedente sono alla data in cui sono stati forniti e alla data di sottoscrizione, esatti, completi e aggiornati.

Documenti contabili e finanziari

I documenti contabili e finanziari forniti dal Richiedente ai sensi delle Condizioni Generali Richiedente sono stati redatti in conformità ai principi contabili applicabili e sono veritieri e corretti e rappresentano il quadro fedele, veritiero e corretto della situazione patrimoniale, economica e finanziaria del Richiedente e dei risultati economici nei periodi indicati (nonché, se del caso, della situazione patrimoniale e finanziaria consolidata del gruppo facente capo al Richiedente).

Pari passu

Le obbligazioni di pagamento e di rimborso assunte dal Richiedente ai sensi del Contratto di Finanziamento sono munite di titolo di antergazione rispetto agli altri creditori chirografari e agli altri finanziamenti chirografari del Richiedente e non sono subordinate o postergate rispetto agli altri finanziamenti, fatti salvi i finanziamenti assistiti da privilegio ai sensi di legge.

Sanzioni – Lotta al riciclaggio, la corruzione e il terrorismo

Né il Richiedente, né, per quanto a sua conoscenza, alcuno dei suoi amministratori o dirigenti ha commesso o è stato condannato per reati di riciclaggio, corruzione o terrorismo; inoltre il Richiedente ha adottato e mantiene tutte le misure necessarie o opportune al fine di prevenire la commissione di tali reati.

Condanne

Né il Richiedente, né, per quanto a sua conoscenza, alcuno dei suoi amministratori o dirigenti è stato sottoposto a misure cautelari, interdittive, limitative della libertà personale o sanzionatorie da parte di una autorità giurisdizionale italiana o straniera o ha commesso fatti suscettibili di sanzione pecuniaria o limitativa della libertà personale per reati di riciclaggio, corruzione o finanziamento del terrorismo.

Garanzie

Nel caso in cui il Contratto di Finanziamento prevedano l’obbligo (ovvero la possibilità) di costituire delle Garanzie: ogni documento di garanzia costituisce una Garanzia validamente costituita e opponibile a tutti i terzi in conformità ai suoi termini e condizioni; e ogni documento di garanzia comporta la valida costituzione della relativa Garanzia, la quale non è in contrasto con alcun’altra Garanzia avente il medesimo grado o di grado superiore o con diritti di terzi.

Imposte e tasse

Il Richiedente non ha commesso violazioni definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse; è in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni in materia di tasse e imposte e con i conseguenti adempimenti.

Valutazione dei rischi

Il Richiedente conosce i rischi assunti con la sottoscrizione del Contratto di Finanziamento e, in particolare, il rischio di sovra indebitamento. A questo proposito, il Richiedente garantisce alle Parti Finanziatrici di aver valutato in maniera prudente la propria necessità di finanziamento e la propria capacità di restituzione.

Casi di Default

Il Richiedente non si trova in alcun Caso di Default e nessun Caso di Default è prevedibile che si verifichi per effetto dell’erogazione del Finanziamento.

Reiterazione delle dichiarazioni e garanzie

Le dichiarazioni e garanzie di cui sopra si intendono espresse e reiterate alla Data di Erogazione e al primo giorno di ogni Periodo di Interessi, salvo diversa comunicazione da parte del Richiedente, la cui assenza deve essere interpretata come conferma implicita delle suddette dichiarazioni e garanzie a tale data.

9. Obblighi

A partire dalla data di sottoscrizione e fino a che il Finanziamento non sia stato interamente rimborsato per capitale, interessi, spese e oneri accessori da parte del Richiedente a ciascuna Parte Finanziatrice ai sensi del Contratto di Finanziamento, il Richiedente, per quanto di sua rispettiva competenza, assume altresì i seguenti impegni nei confronti di ciascuna Parte Finanziatrice.

Comunicazione di un Caso di Default

Il Richiedente sarà tenuto a comunicare alla Società nel minor tempo possibile dalla relativa conoscenza il verificarsi di un evento che determini il sorgere di un Caso di Default, unitamente alle misure intraprese per porvi rimedio. Il Richiedente sarà altresì tenuto a fornire alla Società senza ritardo successivamente alla relativa richiesta una dichiarazione da parte di un proprio rappresentante nella quale dovrà essere indicato che alcun Caso di Default è in corso; ovvero nel caso in cui tale Caso di Default sia in corso le misure adottate per porvi rimedio.

Altri obblighi

Il Richiedente si impegna:

  • a non richiedere il finanziamento del medesimo Progetto su un’altra piattaforma di finanziamento italiana o estera se non in una fase temporale precedente o successiva alla raccolta sulla Piattaforma della Società;
  • ad utilizzare i fondi erogati nell’ambito del Contratto di Finanziamento conformemente alla destinazione descritta nel Contratto di Finanziamento;

Autorizzazioni

Il Richiedente si impegna ad ottenere, rispettare e fare in modo che rimangano in vigore tutte le autorizzazioni eventualmente richieste ai sensi della normativa applicabile al fine di poter correttamente adempiere alle proprie obbligazioni previste dal Contratto di Finanziamento o per garantire la validità e legittimità del Contratto di Finanziamento e a comunicare, senza ritardo, all’Agente a seguito di sua richiesta una copia dichiarata conforme all’originale di tali autorizzazioni.

Rispetto della legge

Il Richiedente si impegna a rispettare le leggi e i regolamenti applicabili, il cui mancato rispetto possa avere un effetto significativo sulla sua capacità di adempiere correttamente alle obbligazioni nascenti dal Contratto di Finanziamento.

Cambiamento dell’attività – modifiche statutarie – mutamento della sede sociale

Il Richiedente si impegna a comunicare alla Società ogni modifica al proprio oggetto sociale alla propria forma giuridica o alla natura della propria attività successivi alla data di sottoscrizione. Il Richiedente si impegna a mantenere la propria sede legale all’interno dello Stato nel quale si trovava alla data di sottoscrizione.

Garanzie

Qualora previsto dal Contratto di Finanziamento il Richiedente si impegna:

  • a costituire e mantenere in vigore per tutta la durata del Contratto di Finanziamento le Garanzie e a porre in essere ogni atto o formalità richiesta dai documenti di garanzia e ad adempiere alle obbligazioni ivi previste per tutto il relativo periodo di validità, oltre che a fare in modo che le Garanzie vengano costituite ai sensi di quanto prescritto dai relativi documenti di garanzia;
  • a non costituire o mantenere in vigore, senza il preventivo consenso della Società, Garanzie diverse da quelle consentite dal Contratto di Finanziamento.

10. Cessione del Contratto di Finanziamento

Divieto di cessione da parte del Richiedente

Il Richiedente non può cedere o trasferire a qualunque titolo o causa tutti o parte dei suoi diritti o obbligazioni nascenti del Contratto di Finanziamento senza l’accordo preventivo di ogni Prestatore in relazione allo stesso Progetto e della Società.

11. Compensazione

Nell’ipotesi in cui si verifichi un Caso di Default, ciascuna Parte Finanziatrice potrà compensare tutte le somme dovute da parte del Richiedente a tale Parte Finanziatrice ai sensi del Contratto di Finanziamento con ogni somma dovuta da tale Parte Finanziatrice al Richiedente medesimo, indipendentemente dal luogo di pagamento e dalla valuta utilizzata. Nel caso in cui tali somme siano in valute differenti la Parte Finanziatrice ha la facoltà, al fine di poter operare la compensazione, di poter convertire tale somma nell’altra valuta, purché ciò avvenga ad un tasso di mercato e in modo conforme alle pratiche generalmente utilizzate.

12. Natura aleatoria del Contratto di Finanziamento

Ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1469 del Codice Civile il Richiedente e ciascun Prestatore espressamente riconoscono la natura aleatoria del Contratto di Finanziamento e per l’effetto dichiarano, riconoscono ed accettano la non applicabilità agli stessi delle disposizioni previste dagli articoli 1467 e seguenti del Codice Civile.

13. Diffusione delle informazioni

Tutte le informazioni ai Prestatori dovute ai sensi del Contratto di Finanziamento saranno pubblicate e rese disponibili sulla Piattaforma. Il Richiedente potrà adempiere ai propri obblighi informativi nei confronti della Società ai sensi del Contratto di Finanziamento mettendo a disposizione tali informazioni sulla Piattaforma.

14. Comunicazioni

Tutte le comunicazioni relative al Contratto di Finanziamento dovranno essere seguite a mezzo di lettera raccomandata, posta elettronica o a mezzo raccomandata a mani ovvero tramite la Piattaforma. Qualsiasi comunicazione così effettuata ai sensi del Contratto di Finanziamento si considera ricevuta: nel caso di consegna a mano, nel giorno della consegna; nel caso di messaggio inviato attraverso la Piattaforma, nel giorno dell’invio del messaggio sulla Piattaforma; e nel caso di invio a mezzo posta elettronica, alla data della relativa comunicazione; nel caso di lettera nel giorno in cui pervenga la comunicazione della consegna ovvero dopo trascorsi 5 (cinque) Giorni Lavorativi dalla data di deposito presso il competente ufficio postale; nel caso in cui ai sensi di quanto previsto dal presente Articolo 14 sia stato designato uno specifico servizio per le comunicazioni ovvero un responsabile per le stesse, il giorno in cui tale comunicazione è stata inviata a tale o a mezzo di tale servizio o comunicata al responsabile. Tutte le comunicazioni che devono essere effettuate ai sensi del Contratto di Finanziamento dovranno essere fatte ai recapiti indicati nel Contratto di Finanziamento.

15. Disposizioni generali

15.1 Prova

In ogni procedimento giudiziale o arbitrale relativo al Contratto di Finanziamento, i documenti scritti da una Parte Finanziatrice fanno prova di quanto in essi riportato.

15.2 Certificati e calcoli

Tutte le comunicazioni per una Parte Finanziatrice relative a un tasso o ad un importo in linea capitale ai sensi del Contratto di Finanziamento fanno prova, salvo errore manifesto, di quanto in esse riportato.

15.3 Decorso del tempo

Tutti gli interessi, commissioni o spese dovuti ai sensi del Contratto di Finanziamento saranno calcolati sulla base dei giorni effettivamente decorsi, tenendo come base di calcolo un anno di 365 giorni.

16. Modifiche e rinunce

Le previsioni contenute nel Contratto di Finanziamento non potranno essere oggetto di modifica o di rinuncia senza l’espresso consenso della Società e del Richiedente. Tale modifica o rinuncia avrà effetto vero per tutte le parti. La Società avrà la facoltà, in nome e per conto di tutte le Parti Finanziatrici, di procedere a ogni modifica o rinuncia ai sensi del presente Articolo.

17. Legge applicabile e foro competente

Il Contratto di Finanziamento è regolato e dovrà essere interpretato in conformità alle leggi della Repubblica Italiana. In caso di controversia derivante dalle presenti Condizioni Generali di Finanziamento e/o dal Contratto di Finanziamento, od in relazione alle stesse, sarà competente in via esclusiva il Tribunale di Bergamo

Le Parti, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341e 1342 Codice Civile, dichiarano di avere letto e compreso, e di sottoscrivere singolarmente, le clausole del presente contratto “Condizioni Generali di Finanziamento”.

(CONTRATTO STIPULATO DAL CLIENTE IN VIA TELEMATICA, PER ADESIONE ALL’OFFERTA AL PUBBLICO)